Chamber of Commerce of Bolzano

Informazioni minime

Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore le norme sull'indicazione dei prodotti, le informazioni minime obbligatorie che sono da riportare sui prodotti e le modalità di applicazione si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Le indicazioni minime richieste in generale

Denominazione legale o merceologica del prodotto:

  • La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella 
    • denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, 
    • nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, 
    • nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso;
      (vedi DM 101/1997 art. 6)
  • L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorché questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso;
    (vedi DM 101/1997 art. 7, comma 1)
  • I prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.
    (vedi DM 101/1997 art. 7, comma 2)
    È comunque vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
    Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.
    (vedi D.lgs 73/1992)

Nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea.

Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea:
l‘efficacia della disposizione decorre 

  • dal 1° gennaio 2007 e, 
  • comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare in concerto con altri ministeri. (nd Detto decreto non risulta ancora emanato.)
    (vedi art. 31-bis del D.L. 273/2005 e cod. cons. art. 10)

Eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente:

  • Individuazione
    Per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, sostituito dal D.lgs 285/1998, a sua volta abrogato dal D.lgs 65/2003.
    (vedi DM 101/1997 art. 8)
  • Indicazione
    L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente. 
    Le indicazioni, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilità devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni obbligatorie.
    (vedi DM 101/1997 art. 9)

Materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto: 

  • Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che: 
    • per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione
      • può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio 
      • per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso; 
    • in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione
      • impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sarà ragionevolmente destinato dal consumatore, 
      • diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione. 
        (vedi DM 101/1997 art. 10, comma 1)
  • È fatta salva la facoltà di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.
    (vedi DM 101/1997 art. 10 comma 2)
  • Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti 
    • per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero 
    • che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.
      (vedi DM 101/1997 art. 11)

Istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili all'utilizzazione e sicurezza del prodotto: 

  • Queste indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
    (vedi cod. cons. Art. 7)
  • Devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni obbligatorie fornite, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.
    (vedi DM 101/1997 art. 12, comma 1)
  • Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata sui materiali impiegati e metodi di lavorazione.
    (vedi DM 101/1997 art. 12, comma 2)
  • devono essere 
    • fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, del prodotto, 
    • qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresì marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmente o per lotti.  
      (vedi DM 101/1997 art. 13, comma 1)
  • Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati 
    • dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi ovvero 
    • dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui è destinato, qualora tali adempimenti non siano già disciplinati da specifiche disposizioni. (vedi DM 101/1997 art. 13, comma 2) 
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