Alto contrasto
I soggetti che possono adempiere all’obbligo di tenuta del registro con modalità alternative sono:
L’art. 190 comma 6 stabilisce che tali soggetti possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.
I soggetti sopra menzionati, che tengono il registro con le modalità alternative di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI né a tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale né a trasmettere al RENTRI i relativi dati.
Si ricorda che l’art. 190, comma 8, riguarda le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.
I soggetti di cui al comma 8: