Alto contrasto
Sono obbligati a trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, i soggetti che tengono i registri di carico e scarico digitali.
Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dei dati i soggetti che tengono i registri di carico e scarico con modalità alternative previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.
I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove registrazioni di carico e scarico, la trasmissione non è dovuta.
Devono essere trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale.
La trasmissione può essere effettuata mediante:
Ai seguenti link sono disponibili ulteriori informazioni sulla trasmissione dei dati al RENTRI: