Registro di carico e scarico digitale - Trasmissione dei dati al RENTRI

Ai sensi del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere periodicamente al RENTRI i dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in formato digitale.

Chi deve trasmettere i dati al RENTRI?

Sono obbligati a trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, i soggetti che tengono i registri di carico e scarico digitali. 

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dei dati i soggetti che tengono i registri di carico e scarico con modalità alternative previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Entro quando i dati devono essere trasmessi?

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.

I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove registrazioni di carico e scarico, la trasmissione non è dovuta.

Quali dati devono essere trasmessi?

Devono essere trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale.

Come avviene la trasmissione dei dati?

La trasmissione può essere effettuata mediante:

  • interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
  • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Link utili

Ai seguenti link sono disponibili ulteriori informazioni sulla trasmissione dei dati al RENTRI:

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