Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Variazioni anagrafiche

Ai sensi dell’art. 18 del DM 120/2014 le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione competente delibera sulla comunicazione di variazione.

Le imprese stabilite all’estero devono presentare telematicamente apposita istanza alla sezione competente per i casi di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni della ragione sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti, degli organi sociali, delle trasformazioni e cancellazioni societarie.

Nei casi di variazioni dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali ad esempio fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti, l’impresa è tenuta a contattare la sezione regionale o provinciale competente entro trenta giorni dal suo verificarsi.

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