Le modalità alternative di tenuta del registro cronologico di carico e scarico

L'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 prevede, per determinati soggetti, la possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico con modalità alternative.

Chi può usufruire delle modalità alternative di tenuta?

I soggetti che possono adempiere all’obbligo di tenuta del registro con modalità alternative sono: 

  • Art. 190, comma 4 del citato decreto: i soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236 del D.lgs. 152/2006; 
  • Art. 190, comma 6 del citato decreto:
    • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;  
    • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
    • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

L’art. 190 comma 6 stabilisce che tali soggetti possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

I soggetti sopra menzionati, che tengono il registro con le modalità alternative di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI né a tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale né a trasmettere al RENTRI i relativi dati.

Si ricorda che l’art. 190, comma 8, riguarda le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

I soggetti di cui al comma 8:

  • sono obbligati ad iscriversi al RENTRI;
  • non sono obbligati, se si avvalgano di una delle summenzionate modalità alternative, a tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale né a trasmettere al RENTRI i relativi dati tenuti con le riferite modalità.
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