Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico

L'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 individua i soggetti obbligati, i casi di esonero e le modalità alternative di adempimento previste per particolari categorie di operatori.

Chi deve tenere il registro di carico e scarico?

I soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, sono:

  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; 
  • consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, produttori  iniziali  di  rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)  del D.lgs 152/2006, che di seguito si riportano:
    • c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani;
    • d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani;
    • g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie.

Si evidenzia che rimane vigente la disciplina di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, relativa agli esoneri dall'obbligo di tenuta del registro e alla possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro con modalità alternative:

I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono, inoltre, tenuti a trasmettere al RENTRI i dati inseriti in tali registri; quest'obbligo non è previsto per coloro che tengono i registri con modalità alternative.

Sono state utili queste informazioni?
No votes yet