Chamber of Commerce of Bolzano

Marchio di identificazione del produttore e simbolo

Entro il 9 ottobre 2014 (art. 40) il “produttore” deve apporre sulle AEE da immettere sul mercato un marchio che deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 15 agosto 2005.

Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile e contenere almeno una delle seguenti indicazioni:
- nome del "produttore"
- logo del "produttore" (se registrato)
- numero di iscrizione al Registro nazionale

Oltre al marchio, il produttore deve apporre il simbolo

Bidone delle immondizie con segno di divieto

Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa (senza la necessità di utilizzo di un utensile).

Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. (art. 28)

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