Amministratori

Si informa che l'articolo 13 del Decreto-legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del Decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, aggiungendo le seguenti parole: "nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione".

Pertanto, dal 31/10/2025 è obbligatorio comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) non solo per le società e per le imprese individuali, ma anche per le persone che assumono nelle società di capitali le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, presidente del consiglio di amministrazione. Coloro che al 31/10/2025 ricoprono una di queste predette cariche dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l'articolo 16 comma 6-bis del Decreto-legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n.2. L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento delle comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore.

La conversione il legge del Decreto-legge 159 del 31/10/2025, ha sostanzialmente confermato le previsioni dell'art. 13 in materia di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori. 

Aggiornato il 06/11/2025

Domicilio digitale - PEC
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