Cancellazione – assegnazione d‘ufficio

Assegnazione d'ufficio di una nuova PEC alle imprese inadempienti (art. 37 D.L. 76/2020)

Come noto le imprese costituite in forma individuale o societaria (non sottoposte a procedure concorsuali) sono obbligate a comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) e di tenerlo sempre attivo.

La mancata comunicazione di esso al Registro delle imprese, ovvero la presenza di un domicilio digitale (PEC) invalido/inattivo comporta la conseguente assegnazione all'impresa di un nuovo domicilio digitale (PEC) d'ufficio.

  • sarà così formato: codicefiscale@impresa.italia.it;
  • funziona solo per la ricezione di comunicazioni e notifiche e non consentirà di inviare risposte o comunicazioni in uscita;
  • ha la stessa validità legale per le ricezioni di una normale PEC e viene pubblicato sia nella visura camerale che in INI-PEC;
  • le comunicazioni della Camera di commercio (comprese le sanzioni amministrative), ma anche di altri Enti pubblici, saranno quindi inviate a questo nuovo domicilio digitale;
  • accesso casella PEC solamente per il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore (https://impresa.italia.it o App), login con identità digitale (SPID/CNS).

Per questa mancata comunicazione al Registro delle imprese viene irrogata una sanzione amministrativa. La sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 37, D.L. 76/2020, ammonta a:

  • 412 EUR per le società, più 5 EUR per spese procedimentali, a carico di ogni rappresentante della società in carica al momento dell'assegnazione del domicilio digitale;
  • 60 EUR per le imprese individuali, più 5 EUR per spese procedimentali, a carico del titolare.

Regolamento

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