Registro dei titolari effettivi
Nella G.U. n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il D.M. n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione presso il Registro delle imprese dei dati relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini.
Il 28 giugno scorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 149:
- il decreto ministeriale del 16 marzo 2023, che approva i modelli di rilascio di certificati e delle copie relative alle informazioni sulla titolarità effettiva
- il decreto interministeriale del 20 aprile 2023, che approva gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, ivi compresi i nuovi diritti dovuti per la comunicazione, la conferma e la consultazione della sezione dei titolari effettivi.
L’obbligo di comunicazione sulla titolarità effettiva riguarda:
- a) Imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società di mutuo soccorso, società consortili)
- b) Persone giuridiche private iscritte nei registri di Provincia e Commissariato del Governo (associazioni, fondazioni e simili)
- c) Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini.
a) Titolare Effettivo di società
È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
- la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
- la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:
- il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci
- l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.
b) Titolare Effettivo di persone giuridiche private
È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:
- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
c) Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini
È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
- costituente
- fiduciario
- guardiano
- beneficiario
- soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.
Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all’obbligo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione.
La comunicazione dei dati avverrà tramite pratica telematica “Comunicazione unica” all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, firmata digitalmente esclusivamente dai soggetti tenuti alla comunicazione. Rimangono escluse le modalità di trasmissione in qualità di professionista incaricato o di soggetto delegato con modello procura speciale. Si invita pertanto a verificare anzitempo che i legali rappresentanti delle società e degli enti obbligati a tale comunicazione siano dotati di firma digitale attiva.
Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento con cui il MISE attesterà l’operatività del Registro, i soggetti obbligati all’adempimento saranno tenuti a trasmettere le comunicazioni.
Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:
- prima comunicazione
- ultima conferma
- modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto che l’ha originata.
La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge. La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.
Sarà cura dell’ufficio fornire tempestivamente le informazioni utili per effettuare la comunicazione.
Normativa di riferimento, circolari
- D.M. n. 55/2022 (pdf 449 kb)
- Nota informativa del 14/06/2022 (pdf 205 kb)
- Decreto 16 marzo 2023 (pdf 152 kb)
- Decreto 20 aprile 2023 (pdf 499 kb)
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