Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Categoria 8

Intermediazione e commercio dei rifiuti

L'iscrizione in cat. 8 è necessaria per svolgere l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Definizioni:

  • Commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
  • Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Il commerciante o l’intermediario estero senza detenzione del rifiuto che opera in qualità di notificatore o di soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero deve essere iscritto all'Albo in categoria 8. Detto obbligo non si applica invece all'intermediario/commerciante estero in quanto destinatario della spedizione proveniente dall’Italia (v. circolare del Comitato Nazionale del 01.08.2019, n. 9).

I criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 sono stati fissati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo prot. n. 02/CN/ALBO del 15 dicembre 2010, efficace dal 18 febbraio 2011.

Requisiti per l'iscrizione

La categoria 8 è suddivisa in classi, in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati. Per ciascuna classe sono previsti requisiti specifici:


Normativa di riferimento:

Sono state utili queste informazioni?
Nessuna votazione inserita

Contatto

Tutela dell'ambiente

0471 945 659 - 554