Alto contrasto
Chi porta avanti seriamente la mediazione fino alla conclusione può non solo arrivare a una soluzione sostenibile, ma anche risparmiare tempo, preservare i rapporti, ridurre i costi e accedere a benefici fiscali.
Una lite pesa. Costa tempo, denaro e spesso anche energie personali. Soprattutto quando riguarda la famiglia, il vicinato, successioni, contratti o rapporti commerciali, in gioco vi è spesso molto più di una determinata somma di denaro. In queste situazioni la mediazione può essere una strada utile: le parti dialogano tra loro, sono accompagnate da una mediatrice o da un mediatore neutrale e cercano insieme una soluzione sostenibile per tutti. Il grande vantaggio della mediazione consiste nel fatto che non è una persona esterna a decidere chi vince e chi perde. L’obiettivo è invece un accordo “fatto su misura” per il conflitto concreto.
La mediazione può però offrire anche altro: può essere interessante dal punto di vista fiscale.
I documenti della mediazione non sono soggetti all’imposta di bollo
Per i documenti collegati al procedimento di mediazione, di regola, non è dovuta l’imposta di bollo.
L’imposta di registro non si applica fino a 100.000 euro
L’accordo di mediazione fino al valore di 100.000 euro è esente dall’imposta di registro; se il valore è superiore, l’imposta viene calcolata solo sulla parte eccedente. Questo può avere effetti concreti soprattutto nelle controversie patrimoniali, nelle successioni, nelle divisioni o negli accordi con contenuto economico.
Crediti d’imposta
Se in mediazione viene raggiunto un accordo, una parte può ottenere, in presenza dei presupposti di legge, un credito d’imposta sull’indennità versata all’organismo di mediazione, fino a 600 euro. In determinate mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice può essere considerato anche l’onorario pagato all’avvocato per l’assistenza nella procedura, sempre entro i limiti previsti. Se una causa già pendente si estingue grazie all’accordo raggiunto in mediazione, può inoltre spettare un ulteriore credito sul contributo unificato versato.
Importante: la mediazione deve essere svolta seriamente
Questi benefici non nascono dal semplice avvio formale della mediazione per poi abbandonarla il prima possibile. Il vero vantaggio si manifesta quando le parti utilizzano seriamente la mediazione e la portano fino all’accordo. Chi cerca di aggirare la mediazione rinuncia non solo alla possibilità di una soluzione rapida e costruita dalle parti, ma rischia anche di perdere benefici fiscali e di pagare, alla fine, di più.
Un esempio
Immaginiamo una controversia ereditaria nella quale tre eredi discutono sulla divisione di un patrimonio di circa 800.000 euro, composto da due immobili, titoli e un conto corrente. Dopo il confronto reciproco in mediazione viene raggiunto l’accordo: un erede riceve un immobile, un altro una quota maggiore di liquidità e titoli, mentre il terzo riceve l’altro immobile con un conguaglio. Se l’accordo prevede il trasferimento della proprietà di un immobile o di una quota immobiliare del valore fiscale di 250.000 euro, in una valutazione ordinaria e semplificata l’imposta di registro proporzionale del 9 per cento sull’intero valore sarebbe pari a 22.500 euro. Se invece è applicabile l’esenzione prevista per l’accordo di mediazione fino a 100.000 euro, l’imposta verrebbe calcolata solo sui 150.000 euro eccedenti, quindi sarebbe pari a 13.500 euro. Il risparmio stimato sarebbe dunque di circa 9.000 euro, oltre all’esenzione dall’imposta di bollo e ai possibili crediti d’imposta sulle spese di mediazione e sui costi legali. Nel complesso, quindi, si può arrivare a un risparmio superiore a 10.000 euro.
Questa stima è volutamente prudenziale e non sostituisce la verifica da parte di un notaio o di un professionista fiscale, perché nella pratica possono essere determinanti la natura dell’atto, la composizione dei beni e le persone coinvolte. Il punto centrale, tuttavia, è chiaro: quando la mediazione porta a un accordo, non fa risparmiare soltanto tempo e costi processuali, ma può creare anche concreti benefici fiscali.
È necessario presentare domanda per il credito d’imposta
I crediti d’imposta non vengono liquidati automaticamente. Devono essere richiesti entro il termine previsto attraverso la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia. A tal fine sono necessari, tra l’altro, i dati della procedura, dell’organismo di mediazione, delle parti, dell’esito, delle fatture e dei pagamenti. È quindi opportuno conservare con cura tutta la documentazione: domanda di mediazione, verbale finale, accordo, fatture e ricevute di pagamento, nonché, se del caso, la documentazione relativa all’estinzione di un giudizio.
Chi prende sul serio la mediazione può ottenere più vantaggi
La mediazione non è quindi soltanto un’alternativa al processo. È uno strumento concreto per risolvere i conflitti in modo più intelligente: con meno perdita di tempo, costi più contenuti, maggiore spazio per soluzioni individuali e migliori possibilità di preservare rapporti personali o economici. Chi prende sul serio la mediazione e la porta fino in fondo può ottenere più vantaggi: un accordo, maggiore chiarezza, minore pressione e, a determinate condizioni, anche benefici fiscali concreti.
Tabella riepilogativa
| Beneficio | Cosa significa in pratica | Nota |
| Imposta di bollo | Gli atti e i documenti della procedura di mediazione sono esenti dal bollo. | Vale per i documenti relativi al procedimento. |
| Imposta di registro | Verbale e accordo di conciliazione sono esenti entro una certa soglia. | Esenzione fino a 100.000 euro; imposta sulla parte eccedente. |
| Credito sull’indennità dell’organismo | Riguarda quanto pagato all’organismo di mediazione. | Fino a 600 euro con accordo; metà in caso di insuccesso. |
| Credito sul compenso dell’avvocato | Possibile nelle mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice. | Entro il limite complessivo di 600 euro per procedura. |
| Credito sul contributo unificato | Spetta se il giudizio si estingue grazie all’accordo in mediazione. | Fino a 518 euro. |
| Domanda per il credito | Si presenta sulla piattaforma del Ministero della giustizia “Istanza credito d’imposta”. | Entro il 31 marzo per le procedure concluse l’anno precedente. |