Requisiti per una procedura di gestione della crisi
Le imprese o le persone fisiche indebitate possono accedere alla procedura di sovraindebitamento. Questi soggetti si trovano in una situazione finanziaria difficile e non riescono più a pagare regolarmente le fatture.
La difficoltà si esternalizza, ad esempio, dal fatto che:
- Le fatture non vengono saldate,
- Oppure è provocata da altri fattori esterni (ad esempio, malattia, perdita del reddito).
Le seguenti imprese o persone possono accedere alle procedure:
- Piccole imprese,
- Imprese agricole,
- Imprese start-up innovative,
- Consumatori o consumatrici,
- Liberi professionisti e libere professioniste, artisti e artiste o lavoratori autonomi/lavoratrici autonome.
Le imprese minori devono adempiere alle 3 seguenti condizioni:
- Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento, l'impresa non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 EUR.
- Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 EUR all’anno.
- l'impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 EUR.
Le imprese agricole che svolgono le attività agricole definite dall'art. 2135 Codice civile
Le imprese start-up innovative sono le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge e sono iscritte nella sezione speciale del registro imprese.
I consumatori o le consumatrici sono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci/e di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni. I debiti non devono essere collegati con le loro società.
I liberi professionisti e le libere professioniste, artisti e artiste oppure lavoratori autonomi e lavoratrici autonome sono coloro che non svolgono attività di impresa.
Non si può fruire del procedimento quando il debitore o la debitrice:
- è soggetto/a o assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
- è già stato/a esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- non ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Inoltre, i membri della famiglia possono presentare congiuntamente una domanda all'Organismo di sovraindebitamento se la crisi è riconducibile ad un'origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell'unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.
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