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Requisiti del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento
Possono accedere alla procedura coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in uno “ stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il/la debitore/debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”
Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:
- Imprese minori;
 - Imprese agricole;
 - Imprese start up innovative;
 - Consumatori/consumatrici;
 - Professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e;
 
Le imprese minori devono adempiere le condizioni seguenti:
- Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 EUR.
 - Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 EUR all’anno.
 - l'impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 EUR.
 
Le imprese agricole sono quelle imprese che svolgono le attività agricole definite dall'art. 2135 codice civile
Le imprese start-up innovative sono le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge e sono iscritte nella sezione speciale del registro imprese.
I/Le consumatori/consumatrici sono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci/e di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali.
I/Le liberi/e professionisti/e, artisti/e oppure lavoratori/lavoratrici autonomi/e 
sono coloro che non svolgono attività di impresa.
L’istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ammissibile quando il debitore/la debitrice:
- è soggetto/a o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
 - ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
 - ha presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
 
crisi di sovraindebitamento sono previsti quattro procedimenti:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
 - Concordato minore
 - Liquidazione controllata dei beni
 - Esdebitazione del debitore/della debitrice incapiente
 
Inoltre, i membri della famiglia possono presentare congiuntamente una domanda all'Organismo di sovraindebitamento se la crisi è riconducibile ad un'origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell'unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.
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