Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro
Alimenti sfusi

Alimenti sfusi

Informazioni obbligatorie

Nel caso di prodotti alimentari sfusi o divisi in piccole unità le informazioni obbligatorie devono essere riportate su un supporto facilmente accessibile e riconoscibile dai consumatori.

Per alimenti sfusi si intende i prodotti alimentari:

  • Offerti in vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza preimballaggio,
  • Imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore,
  • Preimballati ai fini della vendita diretta,
  • Che non rispondo ai requisiti dei prodotti alimentari preconfezionati.

D.lgs 15 dicembre 2017 n. 231, Art 19 comma 1; Reg UE 1169/2911, Art 2, comma 2, lettera e ed Art. 44, comma 1.

Il Cartello

Le informazioni obbligatorie possono essere riportate su:

  • Un cartello applicato ai recipienti contenenti i prodotti alimentari;
  • Un sistema equivalente, anche digitale, che sia facilmente accessibile e riconoscibile (ad esempio libro o registro degli ingredienti).

Il cartello o supporto recante le informazioni di vendita deve essere esposto nei comparti di vendita dei prodotti.

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che vanno riportate sul cartello sono le seguenti:

  • Denominazione di vendita: corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine. Va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri;
  • Elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
  • Allergeni: gli ingredienti che possono causare allergie o intolleranze vanno evidenziati;
  • Modalità di conservazione dei prodotti rapidamente deperibili;
  • data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno, le informazioni sono le seguenti:
    • data di scadenza
    • Indicazioni su condizioni di conservazione
    • Temperatura alla quale è stata determinata la data di scadenza.
  • Il titolo alcolometrico volumico effettivo,per le bevande con contenuto alcolico maggiore di 1,2%;
  • La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati;
  • La designazione “decongelato” se i prodotti sono stati congelati prima della vendita e sono venduti scongelati;
  • Ulteriori informazioni obbligatorie per specifici alimenti
    vedasi D.lgs 15 dicembre 2017 n. 231, Art 19 comma 1 e 2.
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi
    vedasi D.M. n. 360 del 28.09.2022 recante le linee guida per l'etichettatura degli imballaggi, in particolare pg. 18 il caso particolare dei preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione:
    • “…si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.
    • …Per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.”

Per gli alimenti solidi composti da diversi ingredienti, le informazioni di cui sopra possono essere calcolate con Food Label Check.

Sono state utili queste informazioni?
Media: 5 (1 vote)

Contatto

Sportello Etichettatura

0471 945 698 - 660