Ambito di applicazione
In applicazione del D.M. 182/2019 i soggetti obbligati alle comunicazioni delle informazioni ivi previsti e pertanto soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro pneumatici sono:
- produttori e importatori italiani degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
- rappresentante autorizzato di produttori o importatori esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo-operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- forme associate di gestione: consorzi o società consortili costituiti da produttori e importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza.
Nell’ambito delle due figure di cui ai punti 1, 2 e 4 sono compresi i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale.
È escluso dall'obbligo di iscrizione al Registro pneumatici il soggetto italiano che acquista dall'estero gli pneumatici per uso proprio.
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