Chamber of Commerce of Bolzano

Cosmetici

Inquadramento e normativa

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici disciplina i requisiti essenziali e gli obblighi relativi ai cosmetici. Esso è integrato dal Regolamento (UE) n. 655/2013, che stabilisce i criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici.

Secondo la definizione, i cosmetici sono «qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei».

Persona responsabile

Il regolamento introduce la figura della persona responsabile, cioè l’operatore economico incaricato di garantire che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato europeo sia conforme alle disposizioni del regolamento corrispondente. La persona responsabile è chiunque immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico con il proprio nome o marchio.

Può essere:

  • il fabbricante stabilito nell’UE;
  • l’importatore, se il produttore è extra-UE;
  • il distributore se modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con il Regolamento dei cosmetici o se immette sul mercato comunitario un prodotto cosmetico con il proprio nome o marchio;
  • oppure un soggetto terzo formalmente designato mediante mandato scritto.

La Persona Responsabile ha numerosi compiti, tra cui:

  • assicurare che il prodotto sia stato sottoposto a valutazione della sicurezza, eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari, e che disponga del Product Information File (PIF), da conservare a disposizione delle autorità competenti;
  • garantire la conformità dell’etichettatura e delle informazioni pubblicitarie;
  • attivare le procedure di cosmetovigilanza, ossia il monitoraggio degli effetti indesiderabili gravi.

Obbligo di notifica

Prima di immettere un cosmetico sul mercato, la persona responsabile deve effettuare la notifica elettronica tramite il Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

La notifica contiene:

  • la categoria e il nome del prodotto,
  • i dati della persona responsabile,
  • il Paese di origine (per importati extra-UE),
  • lo Stato membro in cui il prodotto sarà immesso per primo sul mercato,
  • le informazioni relative alla composizione e all’etichetta.

Informazioni obbligatorie

L’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce le informazioni che devono obbligatoriamente comparire sull’imballaggio e sul contenitore del prodotto cosmetico. 

Le indicazioni obbligatorie sono:

  • Nome o ragione sociale e indirizzo della persona responsabile;
  • Contenuto nominale;
  • Data di durata minima (PAO – Period After Opening, se inferiore a 30 mesi, oppure indicazione del tempo di utilizzo dopo l’apertura).
  • Precauzioni particolari per l’uso;
  • Numero di lotto;
  • Funzione del prodotto;
  • Elenco degli ingredienti;
  • Indicazioni sullo smaltimento degli imballaggi.

Queste informazioni devono essere facilmente leggibili, visibili e indelebili. Tutte le informazioni in etichetta devono essere riportate nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale. Se il prodotto cosmetico viene commercializzato in Italia le informazioni in etichetta devono essere rese disponibili anche in lingua italiana.

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