Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Introduzione

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e loro rifiuti (RAEE).

Il decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, in vigore dal 12 aprile 2014, è stato emanato in attuazione della direttiva 2012/19/CE con il fine di proteggere l’ambiente e la salute umana:
• prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• riducendo gli impatti negativi e migliorando l’efficacia dell’uso delle risorse per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Principali novità rispetto al precedente D.lgs. 151/2005:
1) all’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, i “produttori” devono indicare, oltre ai dati finora richiesti anche:
    - il marchio delle apparecchiature
    - le tecniche di vendita utilizzate
    - le AEE che vengono solo esportate
    - (per i “produttori” di AEE domestiche) l’eventuale scelta di un finanziamento individuale, secondo un decreto ancora da emanarsi;
2) ricadono nel campo di applicazione anche i pannelli fotovoltaici;
3) i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
4) i soggetti non stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti ad una disciplina specifica;
5) i “produttori” dovranno apporre sulle apparecchiature, entro il 09/10/2014 un marchio;
6) i distributori con superficie di vendita superiore a 400 mq avranno l’obbligo di ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, "uno contro zero" (DM 31 maggio 2016 n. 121);
7) i distributori che vendono online per adempiere all’obbligo del ritiro gratuito “uno contro uno” indicano i luoghi di raggruppamento presso i quali il consumatore può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente pena la nullità del contratto di vendita
8) tempistiche e modalità nuove per i distributori per l’avvio dei RAEE domestici ai centri di raccolta.


Con la legge n. 214 del 30.12.2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) è stato modificato il D.Lgs. 49/2014, con riguardo agli obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

In particolare, all’art. 8 (relativo agli obblighi dei produttori di AEE), c. 3, sono aggiunti tre nuovi commi secondo i quali i sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti.

Queste informazioni sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi. I sistemi di gestione collettivi, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità anche degli importi dei contributi così determinati.

 Tale modifica mira a favorire la trasparenza nei confronti dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, assicurando una competizione più corretta tra i Sistemi Collettivi che si occupano di RAEE.

 

In tema di Responsabilità Estesa del Produttore, il comma 1 dell'art. 7 integra il disposto del c.6 dell’art. 178-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) precisando che la verifica della corretta attuazione degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e va condotta non solo per ciascun sistema di responsabilità estesa del produttore istituito e per tutti i soggetti responsabili (art. 178-ter co. 6, lett. e), ma anche tenendo conto degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere.


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