Chamber of Commerce of Bolzano

Sapevate che...?

Novità nel settore della proprietà industriale

A partire dal 23 agosto 2023, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 2023 n. 102, sono state introdotte importanti modifiche al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005). Una novità importante riguarda la modifica dell’art. 65 del Codice della Proprietà industriale, riguardante la titolarità delle invenzioni conseguite dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Mentre in precedenza, la titolarità delle invenzioni veniva assegnata direttamente ai ricercatori universitari e degli enti di ricerca, ora viene trasferita in capo alle rispettive strutture di appartenenza dell’inventore, ovvero alle Università e agli enti pubblici di ricerca e agli IRCCS. Questa nuova disposizione dovrebbe migliorare i processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni.
Le Università e gli enti di ricerca potranno dotarsi di uffici di trasferimento tecnologico allo scopo di valorizzare i titoli di proprietà industriale e promuovere collaborazioni con le imprese. Dovranno disciplinare le attività di ricerca, i rapporti con gli inventori, i premi legati all’attività inventiva tramite l’adozione di un regolamento interno. In aggiunta, mediante specifici accordi contrattuali, dovranno regolare anche i rapporti con soggetti esterni che finanziano le attività di ricerca.
 

Altre novità riguardano i seguenti temi:
-    Doppia brevettazione: per la medesima invenzione sarà possibile ottener sia un brevetto italiano sia un brevetto europeo o unitario, a condizione che i titoli abbiano la stessa data di deposito o di priorità.
-    Pagamento diritti brevettuali: è possibile pagare i diritti di deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale e modello d’utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda.
-    Periodo di segretezza: le domande di brevetto e modello di utilità sono soggette ad un periodo di segretezza di 60 giorni (non più 90), a partire dalla data di domanda, durante il quale saranno sottoposte al controllo preventivo da parte del Ministero della difesa.
-    Durata dei brevetti: è stato precisato che il brevetto d’invenzione dura 20 anni (10 per i modelli di utilità) a partire dalla data di presentazione della domanda e scade l’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. Il brevetto non può essere rinnovato, né può essere prorogata la durata.
-    Lotta alla contraffazione: è stato eliminato il divieto di sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle fiere. 
-    Sanzioni amministrative: sono stati aumentati gli importi delle sanzioni amministrative nei confronti di chi utilizza parole o indicazioni ingannevoli, tendenti a far credere che un prodotto sia protetto da brevetto o che un marchio sia registrato.
-    Tutela delle indicazioni geografiche: è vietata la registrazione di marchi che imitano o evocano le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. I rispettivi titolari (consorzi) potranno opporsi alla registrazione di nuovi marchi.
-    Tutela dei disegni e modelli: è introdotta la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o estere riconosciute, a partire dalla data di esposizione.
-    Importi imposta di bollo: sono stati adeguati gli importi dell’imposta di bollo da versare in caso di deposito telematico delle domande di privativa. Questo consente il versamento degli importi tramite il sistema PagoPA.
 

Nuove tipologie di marchio

Dal 9 settembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore del decreto 1° giugno 2021 n. 119 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state introdotte importanti modifiche al regolamento di attuazione (decreto n. 33 del 13 gennaio 2010) del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005). Una novità importante riguarda l'ampliamento delle tipologie di marchio registrabili.

Sono registrabili come marchio d’impresa tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando una tecnologia generalmente disponibile, come i suoni, e pertanto non più esclusivamente i segni rappresentati mediante raprpesentazione grafica. Vale il pincipio generale della libertà di rappresentazione di un marchio, secondo precise prescrizioni e a condizione che il segno sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre. La rappresentazione è elemento cruciale ai fini della tutela del marchio, in quanto definisce l’oggetto della registrazione. La rappresentazione stessa può (ma non deve) essere accompagnata da una descrizione.

Sono previste le seguenti tipologie:

  • il marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione;
  • il marchio figurativo, invece, comprende caratteri, stilizzazioni, una riproduzione grafica o un colore: si tratta di marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi;
  • il marchio tridimensionale è costituito da una forma tridimensionale di un oggetto: sono compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto;
  • il marchio di posizionamento può essere costituito invece dalla modalità specifica di posizionamento od apposizione dello stesso sul prodotto.
  • il marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente;
  • il marchio di colore può riguardare un colore unico, senza contorni, oppure una combinazione di colori;
  • il marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.
  • il marchio di movimento è costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio, oppure comprende tale movimento o cambiamento;
  • il marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagini e di suoni o comprende tale combinazione;
  • il marchio olografico comprende invece elementi con caratteristiche olografiche.

La legge prevede anche una categoria residuale: possono essere registrate anche altre tipologie di marchi che non rientrino in nessuna delle suddette categorie o che consistano in una combinazione delle predette tipologie di marchi. In ogni caso devono essere osservati i requisiti per la riproduzione del marchio.

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