Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Attività di intermediazione

Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni

Con decreto legislativo 59/2010, art. 73 è stato soppresso il Ruolo degli agenti di affari in mediazione; sono rimasti però in vigore tutti i presupposti già previsti per l'iscrizione al Ruolo che ora devono essere dimostrati alla Camera di commercio dalle persone interessate prima di iniziare effettivamente l'attività tramite la presentazione della cosiddetta "Segnalazione certificata di inizio attività di agente di affari in mediazione" ai sensi dell'art. 49, comma 4-bis, decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

Nozione secondo l'articolo 1754 Codice Civile:
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Inizio dell'attività 
L'attività di mediazione potrà essere esercitata a partire dalla data della presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività" all'Amministrazione competente (in questo caso alla Camera di commercio), la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge per poter esercitare l'attività, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. 
La dimostrazione dell'abilitazione abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio nazionale. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione è a titolo personale e l'abilitato non può delegare le funzioni relative all'esercizio di mediazione a persone non abilitate. L'attività può essere esercitata, con delle specifiche prescrizioni, anche da parte di società; in tal caso i requisiti devono essere posseduti dal/i legale/i rappresentante/i. 
L'inizio dell'attività in forma imprenditoriale deve essere comunicato al Registro delle imprese tramite comunicazione telematica allegando la segnalazione certificata di inizio attività - "Modello Mediatori” (istruzioni per la compilazione della modulistica del Registro delle imprese).

Esercizio dell'attività da parte di soci collaboratori, dipendenti, collaboratori 
Ai sensi della legge 39/1989, art. 3, la persona attualmente ancora iscritta all'abrogato Ruolo degli agenti di affari in mediazione, non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. Pertanto tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti regolarmente al Ruolo. Per attività di mediazione si intende (cfr. circolare ministeriale n. 15956 del 17 gennaio 2007) ogni attività utile o necessaria alla conclusione dell'affare, sono escluse solo le mere funzioni di segreteria e di amministrazione. 
Il mediatore che si avvale della collaborazione di soggetti non iscritti al Ruolo per l'esercizio di attività di mediazione soggiace alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, legge 39/1989 che possono comportare anche il divieto definitiva di poter esercitare l'attività. 
L'inizio dell'attività in forma non imprenditoriale come socio collaboratore, dipendente ovvero collaboratore deve essere comunicato alla Camera di commercio tramite comunicazione telematica allegando la segnalazione certificata di inizio attività - "Modello Mediatori” (istruzioni per la compilazione della modulistica del Registro delle imprese). 
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Requisiti per dimostrare l'abilitazione:

  • maggiore età
  • requisiti morali 
    art. 2, legge 39/1989 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n. 646, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; 
    non essere interdetto o inabilitato, non essere fallito, non essere condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e nel massimo, a cinque anni (inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP)), salvo che non sia intervenuta riabilitazione penale (art. 2 legge 39/1989, art. 73 decreto legislativo 59/2010; 
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • specifico corso di formazione
  • specifico esame, sostenuto nella provincia nella quale si ha la residenza o dimora professionale
  • garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, ammontare minimo di copertura: 260.000,00 Euro per ditte individuali, 520.000,00 Euro per società di persone e 1.550.000,00 Euro per società di capitali.

Esistono quattro tipi  di attività di mediazione:

  • agenti immobiliari
  • agenti merceologici
  • agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili e aziende
  • agenti in servizi vari

Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali e con attività svolte in qualità di dipendente, escluse quelle di mediazione. Non sono incompatibili rapporti di lavoro part time fino al 50% presso pubbliche amministrazioni. L'esercizio di attività incompatibili ha come conseguenza la cancellazione dal Ruolo.
 

Moduli/formulari
Devono essere depositati preliminarmente presso questa Camera di Commercio, qualora vengano utilizzati, copia dei moduli o formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto (incarico di vendita, proposta d’acquisto ecc.), al fine di evitare sanzioni amministrative.

Termini del procedimento amministrativo 
Effettuata la segnalazione si può iniziare immediatamente con l’esercizio dell’attività. La Camera di commercio ha 60 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate e l’effettivo possesso dei requisiti. 

Responsabile del procedimento 
Dott. Georg Tiefenbrunner - Direttore d'ufficio

 

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