Camera d commercio di Bolzano
flugzeug

Aeroporto

Il referendum riguardava esclusivamente il finanziamento pubblico

Data: 
Mercoledì, 08 Maggio 2019
Ora: 

Il 12 giugno 2016 il 70,6 percento dei 191.376 elettori che hanno partecipato al referendum si è dichiarato contrario a un finanziamento pubblico dell’aeroporto, come emerge chiaramente dalla bozza di legge provinciale n. 60/15 e dal quesito posto al referendum.

Oltre all’accessibilità su strada e rotaia, l’aeroporto di Bolzano completa quale piccolo scalo regionale l’offerta di mobilità altoatesina e rappresenta quindi un importante valore aggiunto, sia per la popolazione altoatesina che per l’economia.

“In merito all’attuale discussione sull’aeroporto alla Camera di commercio di Bolzano preme ricordare che il referendum 2016 riguardava esclusivamente il finanziamento pubblico”, sottolinea Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano.

Qual era l’oggetto del referendum?

Il 70,6 percento degli elettori che hanno partecipato al referendum del 12 giugno 2016 si è espresso contro un finanziamento pubblico dell’aeroporto. L’affluenza fu del 46,7 percento. Anche se avessero prevalso i voti favorevoli al finanziamento, la Provincia avrebbe dovuto comunque cessare lo stesso a partire dal 1° gennaio 2022 se non si fosse raggiunto l’obiettivo di 170.000 passeggeri all’anno.

A seguito del referendum è stata aperta la gara per la concessione dell’aeroporto, e l’unica offerta pervenuta è stata quella della ABD Holding costituita dagli imprenditori Josef Gostner, Renè Benko e Hans Peter Haselsteiner.

“Fin dall’inizio fu comunicato in modo chiaro che in caso di voto contrario a un finanziamento pubblico dell’aeroporto si sarebbe aperta una gara per la cessione. Ed è proprio quello che è stato fatto”, precisa il Segretario generale della Camera di commercio di Bolzano, Alfred Aberer.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Camera di commercio di Bolzano, persona di riferimento Alfred Aberer, tel. 0471 945 612, e-mail: alfred.aberer@camcom.bz.it.

Quesito della consultazione del 12 giugno 2016:

"Volete che sia approvato il disegno di legge n. 60/2015, recante "Norme sull'aeroporto di Bolzano", per il quale in data 4 dicembre 2015 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha deliberato l'indizione di un referendum consultivo?" SI  NO

Disegno di legge provinciale n. 60/15:

Norme sull’aeroporto di Bolzano

Art. 1
Oggetto
1.  L’aeroporto di Bolzano, di seguito denominato aeroporto, contribuisce ad agevolare l’accessibilità e a incrementare la competitività dell’Alto Adige e ha quindi un’importanza rilevante per lo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale della Provincia. L’aero¬porto è pertanto un’istituzione di interesse pubblico.
2.  Con la presente legge sono definiti gli obiettivi di sviluppo in termini di interesse pubblico, ai sensi del comma 1, ed è fissato il limite massimo del finanzia¬mento pubblico dell’aeroporto.

Art. 2
Obiettivi di sviluppo
1.  Sulla base del piano di sviluppo per l’aeroporto approvato dalla Giunta provinciale, il quale definisce l’orientamento strategico e le misure necessarie, a partire dal 1° gennaio 2022 si dovrà raggiungere un numero minimo di 170.000 passeggeri l’anno.
2.  Ai sensi del regolamento riguardante la costruzione e la gestione di aeroporti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), l’aeroporto non può superare la categoria 2C.
3.  L’attività di volo all’aeroporto di Bolzano avviene per i voli di linea dalla ore 6.00 alle ore 23.00 e per i voli charter dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Art. 3
Finanziamento pubblico
1.  A partire dal 2017 la Provincia può, nel rispetto della normativa in materia dell’Unione europea, sostenere la gestione corrente dell’aeroporto, inclusi i costi per i collegamenti aerei e per investimenti, con finanziamenti annui fino a 2,5 milioni di euro al netto degli oneri fiscali, e, dall’anno 2022, fino a 1,5 milioni di euro al netto degli oneri fiscali.
2.  La Giunta provinciale approva il programma annuale del gestore aeroportuale e pubblica annualmente una relazione sull’attività.

Art. 4
Sospensione del finanziamento pubblico
1.  Qualora non venga raggiunto l’obiettivo di svi¬luppo di cui all’articolo 2, comma 1, il finanziamento pubblico di cui all’articolo 3 sarà sospeso.

Art. 5
Disposizioni finanziarie
1.  La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico dell’esercizio finanziario 2015.
2.  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.

Art. 6
Notifica alla Commissione europea
1.  Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.