Print

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

 

 

Prima dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 861/2007, incertezze legate ad una causa civile internazionale (seppur entro i confini dell’Unione Europea) e soprattutto la necessità di far fronte alle spese legali senza certezza di successo, hanno in passato scoraggiato molte imprese dall’agire in giudizio per conseguire somme relativamente basse. Questo fatto, oltre a costituire un freno alle transazioni commerciali di modesta entità, creava una sorta di “zona grigia”, nella quale era possibile, ma non conveniente, avviare un procedimento ordinario.

Il regolamento (CE) n. 861/2007 introduce la possibilità di un procedimento a livello europeo per controversie di tipo civile e commerciale di valore inferiore ai 2000 euro.
Esso è applicabile dal 2009 in tutta l’ Unione Europea (eccezion fatta per la Danimarca) e rappresenta un’alternativa ai procedimenti tradizionali previsti dagli ordinamenti dei singoli stati membri, che rimangono sempre possibili.
Lo svolgimento è previsto mediante quattro moduli standard. Ciò consente una trattazione semplificata, “a distanza” e senza necessità di udienze, a meno che il giudice lo richieda. Anche se ciò dovesse accadere non è comunque necessaria l’assistenza di un avvocato.
È anche ammessa la trattazione dell’eventuale udienza mediante videoconferenza.
Sono previsti inoltre termini relativamente brevi sia per le parti sia per il giudice, destinati ad accelerare ulteriormente la procedura.

QUANDO è POSSIBILE

Come detto, il procedimento europeo riguarda le controversie transfrontaliere, ossia quelle in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
inoltre
• il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, deve essere inferiore a 2000 euro alla data di ricevimento della domanda da parte del giudice competente;
• la sentenza esito del procedimento è esecutiva in ogni stato dell’Unione (Danimarca esclusa) senza necessità di alcuna dichiarazione di esecutività;
• il procedimento si aggiunge a quelli tradizionali, che rimangono sempre possibili;
• esso è esperibile dal 1° gennaio 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tranne la Danimarca;
• non è necessario avvalersi di un avvocato, né di altro rappresentante.

QUANDO NON è POSSIBLE

Il regolamento non si applica alle seguenti materie:
• fiscale
• doganale
• amministrativa
• responsabilità dello Stato
• stato o capacità giuridica delle persone fisiche
• regime patrimoniale fra coniugi, testamenti, successioni e obbligazioni alimentari
• fallimenti, concordati e procedure affini
• sicurezza sociale
• arbitrato
• diritto del lavoro
• affitto di immobili, escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro
• violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

APPROFONDIMENTI

GUIDA PRATICA

NOTE SULLA PROCEDURA

RIFIUTO DELL’ESECUZIONE E RICORSO



 
Top



I-39100 Bolzano | via Alto Adige 60
tel. 0471 945 511 | fax 0471 945 620
info@camcom.bz.it | www. camcom.bz.it
Codice fiscale: 80000670218 | Certificazione ISO 9001:2008