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Commercio elettronico

 

L'espressione commercio elettronico, o e-commerce, viene utilizzata per indicare l'insieme delle vendite da produttore a consumatore, realizzate tramite Internet. Si tratta di un mezzo di conclusione dei contratti di grande attualità, per la frequenza sempre maggiore con cui viene utilizzato.

I contratti così conclusi rientrano nella categoria dei contratti a distanza e adottano una regolamentazione differente a seconda che siano stipulati tra professionisti o tra un professionista e un consumatore. Qui ci occuperemo solo di questa seconda categoria, poiché questa comporta degli oneri particolari a carico del professionista che è bene conoscere per evitare di incorrere in nullità contrattuali o richieste di risarcimento da parte del consumatore.

Dalla disciplina dei contratti a distanza sono esclusi i contratti:
- relativi a servizi finanziari,
- conclusi mediante distributori automatici o locali commerciali automatizzati,
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici,
- relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione,
- conclusi mediante vendita all’asta.

Il consumatore, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, ha diritto di ricevere le seguenti informazioni:

- identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
- spese di consegna;
- modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del Codice del Consumo;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- durata della validità dell’offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi generali dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Infatti il Codice del consumo rinvia a questo decreto per quanto riguarda le offerte di servizi fatte ai consumatori per via elettronica.

Il d.lgs. n. 70/2003 prevede obblighi specifici in materia di:

- informazioni generali obbligatorie (art. 7)
- informazioni in comunicazioni commerciali (art. 8)
- informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 12)
Detti obblighi informativi sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli eventualmente previsti per gli specifici beni e servizi offerti.

Ulteriori prescrizioni

Il d.lgs. 70/2003 prevede poi ulteriori obblighi in materia di:
- comunicazione commerciale non sollecitata (art. 9)
- uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate (art. 10)
- inoltro dell'ordine (art. 13)



 
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