Il Codice del consumo dedica gli articoli dal 33 al 38 alla disciplina dei contratti del consumatore in generale. Questo titolo si occupa prevalentemente delle clausole vessatorie, vale a dire le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Alcune clausole poi sono considerate vessatorie fino a prova contraria e vanno pertanto inserite con attenzione ancora maggiore.
Inoltre sono nulle le clausole che, a prescindere dall’oggetto di trattativa, abbiano lo scopo di
- limitare o escludere la responsabilità del professionista in caso di morte o danno del consumatore per colpa del professionista;
- limitare o escludere la possibilità per il consumatore di agire in giudizio contro il professionista in caso di inadempimento;
- estendere l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per quanto non previsto dal codice del consumo, ai contratti conclusi tra il consumatore e il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.
Contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Forma e interpretazione
Riguardo ai contratti le cui condizioni siano proposte al consumatore per iscritto, queste devono sempre essere chiare e comprensibili.
Categorie più specifiche di contratti con il consumatore
Fra i contratti conclusi con il consumatore possono rientrare le più specifiche categorie dei Contratti negoziati fuori dei locali commerciali e dei Contratti a distanza.
Link al Codice del Consumo