Il brevetto europeo è un diritto di proprietà industriale che viene concesso dall’Ufficio brevetti europeo in base alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE). La Convenzione sul brevetto europeo ha lo scopo di semplificare, rendere meno onerosa e potenziare la tutela delle invenzioni nei paesi firmatari mediante l’istituzione di un procedimento unitario per la concessione dei brevetti.
Il brevetto europeo non è un titolo avente validità in tutta Europa o in tutta l’Unione Europea. Solo le procedure di domanda e di concessione del brevetto vengono effettuate centralmente presso l’Ufficio brevetti europeo. In seguito alla concessione del brevetto si forma un cosiddetto “raggruppamento” di brevetti nazionali nei paesi che sono stati citati al momento del deposito, e per i quali sono state avviate le rispettive fasi nazionali (traduzione della descrizione del brevetto nella relativa lingua ufficiale e pagamento delle eventuali tasse nazionali). Il brevetto europeo concede al titolare in ogni paese nel quale è stato concesso gli stessi diritti che garantirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato.
Una volta concesso il brevetto, il titolare è tenuto ad avviare le rispettive fasi nazionali entro un periodo che di tre mesi.
Chiunque può depositare un brevetto europeo. Se il depositante non è cittadino di un paese aderente alla CBE (Convenzione sul brevetto europeo) e se non è residente in un paese firmatario, dovrà farsi rappresentare presso l’Ufficio brevetti europeo da un rappresentante autorizzato.
Tramite il deposito di un brevetto europeo attualmente può essere richiesta la tutela per più di 30 Stati.
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Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida al deposito di una domanda di brevetto europeo predisposta dall'U.I.B.M., oppure nelle pagine internet dell'Ufficio Brevetti Buropeo (EPO).