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Obbligo di notifica al ministero

 

Prima di commercializzare o importare in Italia i prodotti alimentari di seguito elencati è necessario notificare al Ministero della Salute le relative etichette.

Il Ministero accerta  l'adeguatezza del prodotto in relazione 

  • all'ammissibilità delle sostanze utilizzate, 
  • agli apporti giornalieri di determinati nutrienti, in particolare di vitamine e sali minerali, 
  • all'esaustività e la correttezza delle indicazioni riportate nell'etichettatura.

 

1. Prodotti alimentari a cui si applica l'obbligo di notifica al Ministero:

Prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo n. 111/1992:

  • prodotti senza glutine
  • prodotti ipo/asodici compresi i sali dietetici,
  • prodotti per sportivi,
  • prodotti per individui con turbazioni del metabolismo glucidico (diabete) e
  • prodotti dietetici destinati a fini medici speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, che ha dato attuazione alla direttiva 99/21/CE,
  • altri prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ma non disciplinati da direttive tecniche specifiche.

Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 169/2004. 

Alimenti arricchiti di vitamine e minerali, di cui al regolamento 1925/2006/CE. 

Alimenti 

  • gia' autorizzati ai sensi del regolamento novel food 258/97/CE su nuovi prodotti e ingredienti alimentari
  • per aggiunte funzionali,

Alimenti addizionati per finalita' funzionali di sostanze cui non e' applicabile il regolamento (CE) 258/97.

 

2.  L' impresa deve farsi carico di assicurare che l'etichetta del prodotto immesso in commercio risulti conforme a tutte le disposizioni applicabili in materia di etichettatura:

  • Tramite l'applicazione internet Food Label Check è possibile verificare di persona la conformità dell'etichettatura alle disposizioni vigenti.
  •  Per ulteriori informazioni prego rivolgersi direttamente al servizio di assistenza alla verifica dell'etichettatura della Camera di commercio di Bolzano.

 

 3. Il responsabile per l'immissione del prodotto nel mercato e sull'territorio della repubblica Italian notifica tale operazione al ministero della salute utilizzando l'apposito modulo.

  • Nel caso in cui il Ministero della salute intervenga con richieste di adempimenti, le imprese devono ottemperare entro e non oltre trenta giorni. Qualora si richieda ad una imprese di non immettere in commercio un prodotto o di ritirarlo dal mercato, la richiesta è contestualmente inviata all'Assesorato alla sanità della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.
  • Solo prodotti regolarmente notificati possono essere immessi sul mercato.
    Gli operatori economici possono verificare la regolare importazione o produzione consultando il registro degli integratori alimentari.

 


 
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