Il Ministero accerta l'adeguatezza del prodotto in relazione
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all'ammissibilità delle sostanze utilizzate,
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agli apporti giornalieri di determinati nutrienti, in particolare di vitamine e sali minerali,
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all'esaustività e la correttezza delle indicazioni riportate nell'etichettatura.
1. Prodotti alimentari a cui si applica l'obbligo di notifica al Ministero:
Prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo n. 111/1992:
- prodotti senza glutine
- prodotti ipo/asodici compresi i sali dietetici,
- prodotti per sportivi,
- prodotti per individui con turbazioni del metabolismo glucidico (diabete) e
- prodotti dietetici destinati a fini medici speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, che ha dato attuazione alla direttiva 99/21/CE,
- altri prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ma non disciplinati da direttive tecniche specifiche.
Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 169/2004.
Alimenti arricchiti di vitamine e minerali, di cui al regolamento 1925/2006/CE.
Alimenti
- gia' autorizzati ai sensi del regolamento novel food 258/97/CE su nuovi prodotti e ingredienti alimentari
- per aggiunte funzionali,
Alimenti addizionati per finalita' funzionali di sostanze cui non e' applicabile il regolamento (CE) 258/97.
2. L' impresa deve farsi carico di assicurare che l'etichetta del prodotto immesso in commercio risulti conforme a tutte le disposizioni applicabili in materia di etichettatura:
- Tramite l'applicazione internet Food Label Check è possibile verificare di persona la conformità dell'etichettatura alle disposizioni vigenti.
- Per ulteriori informazioni prego rivolgersi direttamente al servizio di assistenza alla verifica dell'etichettatura della Camera di commercio di Bolzano.
3. Il responsabile per l'immissione del prodotto nel mercato e sull'territorio della repubblica Italian notifica tale operazione al ministero della salute utilizzando l'apposito modulo.
- Nel caso in cui il Ministero della salute intervenga con richieste di adempimenti, le imprese devono ottemperare entro e non oltre trenta giorni. Qualora si richieda ad una imprese di non immettere in commercio un prodotto o di ritirarlo dal mercato, la richiesta è contestualmente inviata all'Assesorato alla sanità della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.
- Solo prodotti regolarmente notificati possono essere immessi sul mercato.
Gli operatori economici possono verificare la regolare importazione o produzione consultando il registro degli integratori alimentari.