Diritto annuale

 

Tutte le imprese che alla data del primo gennaio di ogni anno risultino iscritte o annotate nel Registro delle imprese nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento, sono tenute al pagamento del diritto annuale.

Non sono tenuti al pagamento i soggetti iscritti al solo Repertorio economico amministrativo (REA), come Associazioni o simili, eccetto le unità locali con sede principale all'estero.

Non sono, altresì, tenute al pagamento le imprese cancellate.

L'importo del diritto non è frazionabile.

Nel corso del mese di maggio tutte le imprese iscritte, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ricevono una comunicazione che illustra le modalità di versamento del diritto annuale.

Proroga della scadenza 2010


 
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