Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di Euro 200,00. Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero debbono versare un diritto in misura fissa pari ad Euro 110,00.
Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, al momento della denuncia.