Il commercio può essere esercitato sotto forma di:
- commercio all’ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Per poter iniziare l'attività deve essere inotrata al Registro delle imprese la seguente segnalazione in forma telematica, assieme alla comunicazione di inizio attività.
Modulo: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di commercio all’ingrosso (PDF 49 KB)
Intercalare SCIA - Commercio all'ingrosso (Allegato al modello: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di commercio all’ingrosso) (PDF 37 KB)
- commercio al minuto: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Tipologie di commercio al minuto:
- esercizi di vicinato
spacci interni
- vendite tramite apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza e attraverso la televisione o altri sistemi di comunicazione
- vendita a domicilio del consumatore
- commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante)
Tutte le competenze nel settore del commercio al minuto, fra le quali l’esame dei requisiti professionali e morali dei richiedenti, il controllo delle vendite straordinarie, delle liquidazioni, delle vendite promozionali e vendita di fine stagione, degli orari dei negozi e sulla pubblicità dei prezzi sono state attribuite al Comune. Spetta invece alla Camera di commercio l’applicazione e l’osservanza delle norme sul commercio all’ingrosso.
Tipologie di esercizi commerciali al dettaglio:
- per piccole strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 100 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, e a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 (a livello nazionale 150 metri quadrati in comuni fino a 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati in comuni superiori a 10.000 abitanti). L’apertura, il trasferimento nell’ambito dello stesso comune, l’ampliamento e la riduzione della superficie di vendita di una piccola struttura di vendita nonché la variazione del settore merceologico devono essere comunicati al comune mediante l’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato al commercio. Anche per l’inizio di attività di commercio nelle forme speciali di vendita (spaccio interno, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza e attraverso la televisione o altri sistemi di comunicazione, E-commerce, Internet, vendita a domicilio del consumatore) deve essere inoltrata apposita comunicazione al comune. In caso di vendita a domicilio l’interessato da comunicazione al comune di residenza, il quale ne verifica i requisiti. Nel caso il comune non si esprimi entro il termine di 30 giorni si può dare corso all’iniziativa segnalata.
- per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore alle piccole strutture di vendita e fino a 500 metri quadrati (a livello nazionale fino a 1.500 metri quadrati in comuni fino a 10.000 abitanti e fino a 2.500 metri quadrati in comuni superiori a 10.000 abitanti). L’apertura, il trasferimento, l’estensione della superficie di vendita e del settore merceologico di medie strutture sono soggetti ad autorizzazione da parte del competente Sindaco.
- per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati (a livello nazionale superiore a 1.500 metri quadrati, rispettivamente 2.500 metri quadrati). La competenza per le grandi strutture di vendita spetta all’Assessore provinciale al commercio.
Esistono due settori merceologici:
- non alimentare: i requisiti per l’accesso al settore non alimentare si limitano a quelli morali (art. 71, Dekreto legislativo 59/2010)
- alimentare: L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi del decreto legislativo 59/2010, art. 71:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Con circolare n. 3642/C dd.15.05.2011 il Ministero dello sviluppo economico (PDF 4,4 MB) ha comunicato i diplomi che abilitano all'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare.
Tabelle speciali:
Negli esercizi elencati qui di seguito, già in possesso di licenza per la loro gestione, può essere esercitato il commercio al minuto senza ulteriori autorizzazioni o comunicazioni al comune, nei limiti indicati nelle singole tabelle speciali:
- strutture ricettive
- distributori di carburanti
- generi di monopolio
- farmacie
- sale cinematografiche e teatri
- piscine
- giardinerie
- somministrazione di bevande e somministrazione di pasti
La vendita al dettaglio dei prodotti negli esercizi di seguito elencati è soggetta a comunicazione o ad autorizzazione:
- negozi all’interno di campeggi
- esercizi ubicati in zone produttive
- bottiglierie (autorizzazione)
- banchi würstel (autorizzazione)
- commercio su aree pubbliche
Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato solo da coloro che sono in possesso di relativa autorizzazione.
Tipi di autorizzazione:
tipo a rilasciata dal competente sindaco; posteggio dato in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzato in uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese;
tipo b rilasciata dall’Assessore provinciale al commercio; autorizza all’esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante, per la vendita presso il domicilio del consumatore e per la partecipazione alle fiere e per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nell’ambito del territorio nazionale.