Il DM 8 marzo 2010, n. 65 cambia le modalità amministrative e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate presso le utenze domestiche o professionali.
Soggetti obbligati
Per effetttuare il ritiro, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo entro il 18 giugno 2010 per i seguenti soggetti:
- distributori
- installatori,
- gestori dei centri di assistenza tecnica
di apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) nonchè i
- trasportatori che agiscono in nome dei distributori.
Per quali attività è necessaria l'iscrizione all’Albo
I distributori, gli installatori ed i centri di assistenza tecnica che ritirano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si iscrivono all’Albo per potere svolgere l’attività di raggruppamento e/o di trasporto di tali rifiuti. I soggetti terzi che, in qualità di trasportatori, agiscono in nome dei distributori si iscrivono all’Albo per la sola attività di trasporto dei RAEE.
Come avviene l’iscrizione
L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione provinciale di Bolzano dell'Albo gestori ambientali istituita presso la Camera di Commercio di Bolzano. Non è prevista la prestazione di garanzie finanziarie.
I distributori, gli installatori ed i centri di assistenza tecnica devono comunicare:
- sede dell’impresa,
- luogo di raggruppamento dei RAEE,
- tipologie di RAEE raggruppati e i relativi codici dei rifiuti,
- estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto.
I trasportatori che agiscono in nome dei distributori invece devono comunicare:
- sede dell’impresa,
- i dati del distributore per conto del quale effettuano il trasporto ed il luogo di raggruppamento dei RAEE in attesa del trasporto,
- tipologie di RAEE trasportati e i relativi codici dei rifiuti,
- estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto.
La Sezione dell'Albo rilascia il provvedimento di iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
In sede di prima applicazione del DM 65/2010 l'obbligo di iscrizione all'Albo si intende assolto con la presentazione alle sezioni regionali/provinciali dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata. L'iscrizione deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale/provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.
Con circolare 28 dicembre 2010 n. 1748/ALBO/SEGSIL il Comitato nazionale dell'Albo ha reso noto che le ricevute di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Albo già rilasciate e valide fino al 31.12.2010 devono intendersi prorogate fino al 30.06.2011.
A bordo dei veicoli che trasportano RAEE oggetto di ritiro deve essere presente copia del provvedimento di iscrizione all'Albo corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (PDF 8 KB)
Modulistica per l'iscrizione:
Avviso importante per la compilazione: devono essere indicati tutti i legali rappresentanti dell’impresa e le rispettive cariche. Detti soggetti devono apporre la propria firma nell'apposito spazio presente in fondo al modulo e allegare una fotocopia non autenticata del documento di identità!
Modulistica per la variazione:
Link utili: