La legge 164/92 prevede che tutti i vini a denominazione di origine controllata devono essere sottoposti ad un controllo della qualità. A tale scopo, da ogni partita di vini omogenea vengono prelevati dei campioni.
In un’analisi chimica di tali campioni vengono stabiliti i principali parametri, come ad esempio, tasso zuccherino, grado alcolico e di acidità, mentre attraverso la degustazione si procede ad una valutazione e ad un giudizio dell’aroma e del gusto. Solo se entrambi gli esami hanno dato esito positivo, il vino viene certificato e può quindi fregiarsi della denominazione di origine.
Il preciso svolgimento del controllo della qualità (PDF 116 KB) è disciplinato con il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 25 luglio 2003 - Disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC.
Su richiesta della cantina vini, un collaboratore della Ripartizione Agricoltura procede al prelievo dei campioni in loco, cioè all’interno della cantina. Tali campioni vengono quindi sottoposti ad un esame chimico ed organolettico. Se entrambi questi esami danno un esito positivo, il produttore può commercializzare il suo vino di qualità con la denominazione di origine.